STATUTO SOCIETÀ CANOTTIERI ARNO ASD
(dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14 giugno 2024)
STATUTO SOCIETÀ CANOTTIERI ARNO ASD
ART.1: Costituzione – scopi – durata
1. La “Società Canottieri Arno – Associazione Sportiva dilettantistica, (di seguito anche denominata “Società”), fondata in Pisa, il 12 gennaio 1905, è un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro.
2. La Società è apartitica, apolitica ed aconfessionale, ed è regolata dalle norme del presente Statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L’ordinamento della Società è ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3. La Società ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Al fine di perseguire l’oggetto sociale la Società potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS.
La Società tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
La Società potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, la Società potrà acquistare immobili o assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale. La Società e potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
La Società non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
- La Società si conforma alle norme ed alle direttive del CONI, nonché a tutti gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate cui è affiliata. Inoltre adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi della legge vigente.
5. Per tutte le finalità sopra dette, la Società potrà avvalersi anche della collaborazione e delle iniziative di altre associazioni ed enti pubblici e privati, che possano favorirne il conseguimento.
6. L’Assemblea dei soci potrà deliberare la pratica complementare di altre discipline sportive e la conseguente affiliazione della Società.
7. La durata della Società è illimitata.
ART. 2: La sede
La sede legale della Società è in Pisa, Lungarno Bonaccorso da Padule 2. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie nei luoghi che saranno ritenuti più idonei al perseguimento degli scopi sociali. L’eventuale variazione dell’indirizzo della sede non comporta modifica dello statuto.
In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria.
ART. 3: Colori sociali
I colori sociali sono rappresentati dai colori della nostra città; il guidone sociale è di colore rosso, con croce bianca pisana, uguale a quella dello stemma di Pisa.
ART. 4: Patrimonio sociale – entrate
1. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) tutti i beni mobili ed immobili della società;
b) gli impianti e le attrezzature;
c) la flotta delle imbarcazioni;
d) ogni altro immobilizzo deliberato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
2. Il patrimonio è incrementato dagli investimenti sui mobili ed immobili, sugli impianti, le attrezzature e la flotta, nonché da ogni altro utile frutto delle oculate gestioni di ogni esercizio economico o delle donazioni.
3. Le entrate sono costituite da:
a) le quote associative e di iscrizione;
b) i proventi delle attività svolte negli impianti gestiti dalla Società, i proventi delle manifestazioni sportive e degli eventi connessi;
c) i contributi di soggetti pubblici o privati;
d) donazioni o lasciti;
e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
ART. 5: Soci – categorie
La Società è costituita da un numero illimitato di associati (in seguito denominati “soci”). Non sono ammesse diversità e discriminazione tra i soci. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie :
- A) SOCIO ORDINARIO
B) SOCIO ATLETA
C) SOCIO ONORARIO
D) SOCIO BENEMERITO
E) SOCIO SOSTENITORE
A) – SOCIO ORDINARIO: è nominato su sua espressa richiesta dal Consiglio Direttivo, può essere chiunque intenda sostenere moralmente e finanziariamente la Società e ne condivida i fini. Il socio ordinario è tenuto a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
B) – SOCIO ATLETA: è il socio ordinario che svolga anche attività agonistica in rappresentanza dei colori sociali nelle discipline praticate nella Società. E’ nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Consigliere rappresentante il settore di competenza e deve risultare regolarmente tesserato presso la Federazione Nazionale ove svolge l’attività agonistica. E’ facoltà del Consiglio Direttivo accordare facilitazioni ai soci atleti. La rinunzia, decadenza o la sospensione dal tesseramento presso la Federazione di appartenenza comporta l’automatica classificazione del socio atleta a socio ordinario.
Costituisce illecito disciplinare la condotta del socio atleta che nell’ambito della propria attività non si attenga scrupolosamente alle direttive impartitegli dai Dirigenti, ovvero dai Responsabili tecnici o loro incaricati nel settore di appartenenza.
C) – SOCIO ONORARIO: è la persona fisica o giuridica che abbia contribuito o possa contribuire alla notorietà ed al prestigio della Società. E’ nominato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Gode degli stessi diritti del socio ordinario con esenzione del pagamento della quota associativa.
D) – SOCIO BENEMERITO: è la persona fisica o giuridica che abbia contribuito in maniera particolarmente significativa alla valorizzazione ed al prestigio della Società, avendo dimostrato vivo interesse ed attaccamento ad una tra le discipline sportive praticate e nei confronti della Società in particolare. E’ nominato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei soci E’ esentato dal pagamento della quota associativa.
E) – SOCIO SOSTENITORE: è ogni persona fisica o giuridica Ente o Associazione che mediante il proprio sostegno finanziario, prestato al di fuori della quota associativa, contribuisca allo sviluppo, valorizzazione o propaganda delle discipline praticate dalla Società o di una soltanto tra queste. E’ nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 6: Quote sociali
Il Consiglio Direttivo determina annualmente l’ammontare della quota sociale e della quota di iscrizione. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 7: Ammissione di nuovi soci
1. Per essere ammessi alla categoria di Socio Ordinario, deve essere presentata al Consiglio Direttivo apposita richiesta scritta.
In caso di socio minorenne, la sua richiesta deve essere controfirmata da almeno un maggiorenne esercente su di lui la responsabilità genitoriale il quale risponderà a tutti gli effetti nei confronti della Società per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ogni Socio deve risultare iscritto in una delle sezioni sportive facenti capo alle Federazioni Nazionali a cui la Società risulta affiliata. Pertanto, al momento della richiesta di ammissione, il richiedente deve dichiarare a pena di inammissibilità, in quale sezione intenderà svolgere la pratica sportiva all’interno della Società.
2. Sull’accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo decide nella prima riunione successiva alla richiesta.
3. Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla sua accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di “aspirante socio”.
4. Qualora l’aspirante socio non provveda al versamento
della quota di iscrizione e della quota associativa annuale contestualmente alla presentazione della richiesta, è tenuto a provvedervi entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione, anche verbale, dell’avvenuto accoglimento della sua domanda.
5. Le nuove iscrizioni, le cancellazioni, i passaggi da una categoria all’altra di socio, ed i passaggi da una sezione sportiva all’altra vengono annotati cronologicamente nel Libro dei Soci e controfirmati dal Segretario.
ART. 8: Diritte e Doveri dei soci
I soci della Società Canottieri Arno devono essere persone di specchiata ed ineccepibile condotta, sia all’interno che all’esterno della Società.
La Società adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari .
Diritti dei soci :
- Partecipare alla vita associativa;
- Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno.
- Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura della Società ;
Doveri dei soci :
- Osservare le norme dello Statuto, i regolamenti societari ed ogni altra disposizione impartita dal Consiglio Direttivo o deliberata dall’assemblea dei soci;
2. Versare tempestivamente la quota associativa e le altre eventuali inerenti l’attività sportiva e agonistica, nonché a provvedere in ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate;
3. Osservare verso ogni altro socio e nei confronti della Società e delle Federazioni cui la stessa è affiliata, i doveri di lealtà, probità e rettitudine.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.
ART. 9: Cessazione dei soci – sanzioni disciplinari
1. I soci cessano di far parte della Società nei seguenti casi:
a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto;
b) per cancellazione automatica dal Libro dei Soci, dovuta
al mancato pagamento della quota sociale entro un mese dal termine dell’anno sociale precedente; su sua richiesta il socio cancellato per morosità può domandare di essere riammesso previa corresponsione di tutte le quote sociali maturate sino al momento della richiesta, nonché ogni altra eventuale obbligazione verso le casse della Società; in tal caso la precedente cancellazione per morosità si considera priva di effetto;
c) per morte o perdita della capacità d’agire; la qualità di socio non è trasmissibile agli eredi;
d) per espulsione e conseguente radiazione dal libro dei Soci, allorché il socio tenga comportamenti disonorevoli, ovvero commetta azioni o tenga comportamenti contrari ai fini societari, alla Legge, o comunque gravemente lesivi dell’immagine, del decoro, del prestigio o degli interessi della Società, o che ledano il buon nome degli sport in essa praticati; l’espulsione è pronunciata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto.
2. Per quei casi la cui gravità non sia tale da giustificare l’espulsione del socio, il Consiglio Direttivo, può adottare nei suoi confronti le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto, contenente diffida a non più tenere la condotta censurata;
c) sospensione, con interdizione all’accesso dei locali ed all’utilizzo degli impianti e delle attrezzature societarie; durante il periodo di sospensione, il socio non può svolgere alcuno degli incarichi societari eventualmente conferiti in precedenza; la sospensione del socio non può avere durata superiore ai nove mesi; nel periodo di sospensione il socio è comunque tenuto alla regolare corresponsione della quota associativa.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio Direttivo ed annotati nel Libro dei Verbali di riunione.
4. Avverso ogni sanzione disciplinare irrogatagli, il socio ha facoltà di proporre impugnazione, nelle forme di cui al seguente art. 10.
ART. 10: Procedimento disciplinare
1. Ogni provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Direttivo al di fuori del richiamo verbale, viene comunicato al socio per iscritto. La comunicazione deve contenere la motivazione del provvedimento disciplinare irrogato. In caso di espulsione, il provvedimento viene altresì affisso, privo
della motivazione, in tutte le bacheche delle comunicazioni ai soci per almeno 60 (sessanta) giorni.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare, il socio ha diritto di proporre opposizione, tramite richiesta scritta di audizione a sua discolpa innanzi al Consiglio Direttivo; ha altresì facoltà di allegare memorie scritte e chiedere l’audizione di testimoni.
3. L’opponente partecipa al procedimento personalmente o tramite un suo rappresentante.
4. Nelle more del procedimento di opposizione, il socio cui sia stato irrogato il provvedimento dell’espulsione, resta sospeso da ogni carica e qualifica sino alla pronuncia divenuta definitiva.
5. Entro 7 (sette) giorni successivi all’audizione del socio, il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, conferma o revoca la sanzione disciplinare adottata e provvede a darne comunicazione scritta all’interessato. In caso di revoca, il provvedimento viene affisso nelle bacheche delle comunicazioni ai soci per almeno 30 (trenta) giorni.
6. Avverso il provvedimento di conferma della sanzione, il socio può proporre impugnazione innanzi al Collegio dei Probiviri, nelle stesse forme e negli stessi termini dell’opposizione innanzi al Consiglio Direttivo.
7. L’opposizione avverso ogni provvedimento disciplinare diverso dall’espulsione non ne sospende l’efficacia.
ART. 11: Organi sociali
Gli organi della Società sono:
- L’ASSEMBLEA DEI SOCI
- IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 12: Assemblea dei Soci
1. L’assemblea è il massimo organo della Società e rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
All’assemblea possono partecipare tutti i soci compresi quelli non aventi diritto al voto.
2. L’assemblea dei soci è regolarmente convocata almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea tramite affissione dell’ordine del giorno agli albi societari dislocati nella sede principale e nelle eventuali sedi secondarie, e tramite pubblicazione nella pagina principale del sito Internet ufficiale della Società .
3. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
4. L’Assemblea Ordinaria si celebra:
a) ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale, per l’approvazione della relazione tecnico-morale e del bilancio consuntivo dell’esercizio economico-finanziario precedente nonché per l’approvazione del bilancio preventivo del nuovo esercizio; i bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo; l’Assemblea Ordinaria delibera altresì su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno;
b) nel quadriennio olimpico, per l’elezione di tutti gli organi societari.
5. L’Assemblea Straordinaria è indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto. In tale ipotesi, l’Assemblea deve avere luogo non oltre 30 giorni dalla richiesta. L’assemblea straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche elettive, è altresì automaticamente indetta e convocata entro trenta giorni dalle dimissioni o decadenza di oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del presente Statuto.
ART. 13: Norme assembleari
1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando consti la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione non possono trascorrere meno di sei ore. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti.
2. Sia in prima che in seconda convocazione, sono valide le deliberazioni dell’assemblea prese a maggioranza dei presenti.
3. Ogni socio, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un solo voto. Tutti i soci hanno comunque diritto di partecipare e di prendere la parola in assemblea. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea da un maggiorenne esercente su di lui la responsabilità genitoriale.
- E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea su delega ad un altro socio della stessa Sezione di appartenenza ed il delegato può esprimere al massimo un voto oltre al proprio.
5. I soci in Assemblea nominano uno tra di loro con funzione di Presidente ed un altro con funzione di Segretario. Il Presidente dell’Assemblea sovrintende al regolare svolgimento della stessa, concede la parola a chi ne faccia richiesta e chiama l’Assemblea a deliberare sull’ordine del giorno in discussione. Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea, che viene poi sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario. Ove si proceda a votazione con scrutinio segreto, l’Assemblea nomina fra i soci presenti anche tre scrutatori.
6. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori non sono ammessi a votare l’approvazione dei bilanci, né alcun altro argomento all’Ordine del Giorno implicante la loro diretta responsabilità.
7. Le elezioni delle cariche sociali avvengono sempre a scrutinio segreto, in tutti gli altri casi si procede a votazione palese per appello nominale o per alzata di mano, salva diversa richiesta di almeno 1/3 dei presenti in assemblea aventi diritto al voto.
8. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, i soci sono ammessi a votare soltanto i candidati Consiglieri della sezione sportiva in cui risultano iscritti i soci stessi, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del presente Statuto.
ART. 14: Presidente – Presidente Onorario
1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Egli ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi, sta per essa in giudizio e sovrintende all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, curando l’attuazione di ogni determinazione assunta dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è sottoposto ai medesimi obblighi ed alle medesime responsabilità degli altri membri del Consiglio Direttivo.
3. Nei casi di sua assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice-Presidente.
4. Assenze o impedimenti del Presidente per periodi continuativi superiori a 6 (sei) mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, entro i trenta giorni successivi al sesto mese di assenza o impedimento, si procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo la procedura di cui al comma 6.
5. Il Presidente può delegare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo, anche in via permanente, la propria firma per l’espletamento di atti determinati. Nell’ambito di tali attribuzioni, i Consiglieri possono ricevere delega nominativa per operazioni contabili e di cassa presso gli istituti di credito; per tutte le operazioni di pagamento o che comportino prelievi e/o pagamenti attraverso gli istituti di credito, il Presidente può delegare unicamente il Tesoriere.
6. In caso di dimissioni o definitivo impedimento del Presidente a svolgere le proprie mansioni, le stesse vengono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente. La carica di membro vacante in seno al Consiglio, viene assunta dal primo non eletto tra i candidati di sezione a cui apparteneva il Presidente, come previsto dall’art. 20 comma 4. Nella prima riunione successiva alla nuova nomina, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere a scrutinio segreto il nuovo Presidente. Nelle more di tale procedura, il Consiglio Direttivo provvede al disbrigo delle sole questioni ordinarie ed è presieduto dal Vice-Presidente.
7. Il Presidente Onorario ha funzione consultiva in seno al Consiglio Direttivo. Può rappresentare la Società in ogni occasione istituzionale, senza facoltà di spendere il nome societario per l’assunzione di obblighi. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ed è scelto tra coloro i quali abbiano contribuito o possano contribuire in maniera particolarmente significativa alla valorizzazione ed al prestigio della Società. Il Presidente
Onorario ha facoltà di partecipare e prendere la parola, senza diritto di voto, in ogni riunione del Consiglio Direttivo, nonché convocarla ogni qualvolta ne ravveda l’opportunità. La sua carica ha durata illimitata, sino alla nomina di altro soggetto.
ART. 15: Il Consiglio Direttivo- cariche interne –regolamenti di gestione – compiti
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è retto dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva e amministrativa della Società. Prende tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell’attività societaria e cura ogni iniziativa ritenuta necessaria, utile od opportuna per il perseguimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi impartiti dall’assemblea e nel rispetto del bilancio preventivo approvato.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri eletti tra i soci appartenenti a ciascuna delle sezioni sportive facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali cui la Società risulti affiliata. Ogni sezione può eleggere al massimo tre consiglieri.
Sono eletti Consiglieri coloro i quali, nella lista elettorale di cui all’art. 19 comma 2 del presente Statuto, abbiano ricevuto il maggior numero di voti nella sezione sportiva di candidatura
Nel caso in cui la Società risulti affiliata ad una sola Federazione Sportiva, o nel caso in cui i candidati alla carica di consigliere appartengano tutti ad una sola sezione, questa potrà eleggere fino a 5 consiglieri.
- In caso di affiliazione della Società ad una nuova Federazione Nazionale, si indicono nuove elezioni per la mera integrazione del numero dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo e senza decadenza di quelli già in carica. La rinunzia della Società ad una tra le Federazioni Sportive Nazionali, comporta l’automatica decadenza dei relativi consiglieri a far data dal termine dell’anno affiliativo di riferimento.
5. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono responsabili del buon andamento finanziario della Società e della gestione del suo patrimonio.
6. Per tutte le obbligazioni assunte, risponde personalmente verso i terzi ogni Socio che, senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo, abbia speso il nome della Società.
7. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti le delibere sono assunte in conformità del voto espresso dal Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare ai suoi singoli componenti ovvero a persone di propria fiducia, incarichi determinati inerenti la vita della Società.
9. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale è stato eletto.
10. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione di insediamento, elegge a scrutinio segreto il Presidente, e successivamente, con votazione palese, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. È data facoltà di nominare Segretario anche un socio non facente parte del Consiglio stesso.
11. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare regolamenti di gestione disciplinanti le procedure di amministrazione, finanziarie e contabili della sede principale e delle eventuali sedi secondarie. I regolamenti di gestione sono approvati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo e sono modificati con la medesima maggioranza.
12. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.
13. Il Segretario da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei Soci, sovrintende a tutti i servizi amministrativi della Società.
14. Il Tesoriere provvede alla tenuta e custodia dei fondi della Società, si incarica della riscossione delle entrate, del controllo delle uscite e della tenuta ed aggiornamento dei libri contabili societari. Il Tesoriere provvede alla gestione di cassa per tutte le attività svolte nella sede principale e nelle eventuali sedi distaccate, anche temporanee, provvedendo ai pagamenti delle spese approvate dal Consiglio Direttivo, verificando la congruenza delle spese autorizzate con il bilancio preventivo approvato.
15. E’ specifico compito del Consiglio Direttivo:
a) curare e controllare l’andamento e lo sviluppo della Società;
b) redigere la relazione tecnico-morale, nonché i bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
c) curare il disbrigo di ogni incombenza amministrativa;
d) indire le assemblee ordinarie e straordinarie;
e) deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi soci;
f) adottare provvedimenti disciplinari;
g) nominare responsabili tecnici, allenatori, istruttori, collaboratori ed incaricati;
h) stabilire il programma promozionale ed agonistico annuale, sentiti i tecnici e gli allenatori del settore;
i) conferire ai soci incarichi specifici, volti a supportare l’attività dei vari settori;
j) avvalersi per l’espletamento delle attività sportive della Società di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. Potrà inoltre rivolgersi a professionisti esterni, nonché individuare ogni altra forma di collaborazione utile al perseguimento degli scopi sociali;
k) redigere gli eventuali regolamenti di gestione di cui al precedente comma 11, nonché il regolamento interno;
l) determinare l’ammontare della quota associativa e le quote dei corsi e di ogni altro servizio a pagamento a disposizione dei Soci, nonché i relativi tempi di riscossione;
m) intrattenere tutti i rapporti con i terzi, siano essi enti pubblici ovvero privati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
16. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta ritenuto opportuno dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri.
17. Il Consigliere che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni senza giustificato motivo decade automaticamente dalla carica, salva l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari a suo carico.
ART. 16: Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea dei Soci potrà deliberare la nomina di un collegio dei revisori dei conti o di un revisore unico. La composizione, le modalità di nomina, la durata e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti o del revisore unico sono determinate mediante apposito regolamento, approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 17: Il Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi ed un supplente eletti dall’Assemblea dei Soci sulla base dei voti ricevuti.
2. I membri sono scelti tra coloro che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano soci da almeno tre anni. Il Collegio dei Probiviri dura in carica unitamente al Consiglio Direttivo. Nella sua prima riunione di insediamento, da tenersi entro un mese dalle elezioni, nomina tra i suoi membri un Presidente; ogni delibera del Collegio è presa a maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esaminare ed a tentare di dirimere ogni eventuale divergenza che possa insorgere tra i soci e la Società, nonché ad intervenire, quale amichevole compositore, in tutte le controversie dei soci tra loro, aventi ad oggetto la vita societaria.
4. Sono espressamente escluse dalla competenza del Collegio dei Probiviri tutte le controversie la cui cognizione sia devoluta agli organi della Giustizia Sportiva delle Federazioni Nazionali cui la Società è affiliata, a tenore dei relativi Statuti e regolamenti. Sulle medesime questioni, il Collegio ha competenza esclusivamente in ordine alle sanzioni disciplinari accessorie eventualmente irrogate dal Consiglio Direttivo, nelle forme stabilite agli art. 9 e 10.
5. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia in grado di appello sulle impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo, ai sensi degli art. 9 e 10 del presente Statuto. Con provvedimento motivato, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di confermare, ridurre o revocare la sanzione disciplinare sottoposta alla sua cognizione. Le pronunzie disciplinari adottate dal Collegio dei Probiviri vengono affisse nell’Albo delle comunicazioni sociali, presso la sede principale e presso le eventuali sedi distaccate, per almeno 30 (trenta) giorni in caso di sanzioni minori, e per almeno 60 (sessanta)giorni in caso di espulsione.
6. Al Collegio dei Probiviri spetta altresì il parere di legittimità sulle modifiche e sulle interpretazioni dello Statuto e sul Regolamento Interno. In caso di necessità possono nominare, in accordo con il Consiglio Direttivo, un consulente esterno iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.
7. Ogni provvedimento del Collegio dei Probiviri è trasmesso dal suo Presidente al Consiglio Direttivo, che ne cura l’immediata esecuzione.
ART. 18: Incompatibilità delle cariche
1. I membri del Consiglio Direttivo non possono contemporaneamente ricoprire nessun’altra carica in seno agli organi elettivi della società.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre ASD/SSD affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
ART. 19: Cariche elettive – elettorato attivo e passivo
1. Coloro che intendono ricoprire cariche elettive nella Società, devono presentare la loro candidatura presso la Segreteria della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea di elezione. Il Segretario rilascia al candidato ricevuta dell’avvenuta presentazione della candidatura e provvede immediatamente a renderla pubblica tramite l’inserzione nella lista elettorale. Il possesso dei requisiti per la candidatura di cui all’ articolo 18 del presente Statuto è sottoposto alla verifica del Collegio dei Probiviri che, in caso di irregolarità, dispone la cancellazione del candidato dalla lista elettorale.
2. La lista elettorale contiene il nominativo, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati. Nella lista deve risultare chiaramente indicato l’organo sociale al quale il candidato concorre. Per il Consiglio Direttivo, deve altresì risultare la Federazione Nazionale di futura rappresentanza in seno al Consiglio, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del presente Statuto. La lista elettorale rimane affissa presso gli albi societari istituiti nella sede principale e le sedi distaccate sino al termine delle elezioni.
3. Tutti i soci hanno diritto all’ elettorato attivo e passivo.
4. Il Dirigente in carica cui vengono meno le caratteristiche richieste per la candidatura all’elezione, decade automaticamente.
ART. 20: Natura e durata delle cariche sociali e degli incarichi
1. Tutte le cariche elettive della Società sono onorifiche e non retribuite. Con il parere favorevole dell’assemblea dei soci, può essere riconosciuto ai membri del Consiglio Direttivo un gettone di presenza a titolo di rimborso forfetario, per ogni riunione alla quale partecipino; l’ammontare del gettone di presenza è approvato annualmente dall’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio preventivo.
2. Tutte le cariche elettive degli organi societari terminano alla fine del quadriennio olimpico in cui è avvenuta la relativa elezione.
3. In caso di dimissioni o decadenza a qualunque titolo di oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, viene automaticamente indetta assemblea straordinaria per il rinnovo di tutti gli organi sociali. . In tal caso, i componenti degli organi sociali restano in carica per il solo disbrigo dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei nuovi eletti.
4. Eventuali dimissioni o decadenze a qualunque titolo dei membri del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, purché non superiori alla metà dei componenti, vengono ricoperte dai primi non eletti, secondo il numero di voti ricevuti tra i candidati della sezione cui appartengono i consiglieri dimissionari o decaduti; nel caso in cui le cariche vacanti non possano essere ricoperte per mancanza di candidati, si procede ad elezioni suppletive della sola sezione vacante. Si applica l’art. 19.
5. Con la scadenza del mandato o con la sopravvenuta decadenza del Consiglio Direttivo, cessano tutti gli incarichi fiduciari attribuiti dal Consiglio stesso. Tali funzioni rimangono in essere fino alle nuove nomine per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione. Dalla cessazione automatica sono invece esclusi tutti i rapporti di natura contrattuale soggetti a retribuzione o corrispettivo.
ART. 21: Abbinamenti commerciali – sponsorizzazioni
1. E’ facoltà del Consiglio Direttivo intrattenere con terzi accordi commerciali e/o di sponsorizzazione, purché la relativa delibera sia assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti l’intero Consiglio.
2. Nel periodo di validità degli accordi commerciali e/o di sponsorizzazione, non è comunque consentito variare la denominazione della Società né i colori sociali.
ART. 22: Esercizio finanziario
Il bilancio consuntivo annuale viene depositato presso la Segreteria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e comunque almeno 7 giorni prima dell’Assemblea per la sua approvazione. Qualunque socio ne faccia richiesta ha diritto di prenderne visione e di estrarne copia, sia prima che dopo la sua approvazione.
ART. 23: Controversie
1. Fatte salve le prerogative del Collegio dei Probiviri, quale sede conciliativa non contenziosa, ogni controversia che possa insorgere tra i soci e la Società, anche in ordine alla validità, l’interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, del Regolamento Interno o degli eventuali regolamenti di gestione, nonché ogni controversia dei soci tra loro avente ad oggetto la vita societaria, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Il Collegio sarà composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle Parti, uno per ciascuna. Il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo tra i primi due, entro 10 (dieci) giorni dalla loro nomina, ed in caso di mancato accordo dal Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Pisa, a norma dell’art. 810 del Codice di Procedura Civile. Il Collegio Arbitrale così costituito emetterà Lodo Arbitrale rituale, pronunziando secondo diritto e giudicando anche in merito all’entità ed all’accollo delle spese di giudizio.
2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo tutte le controversie la cui cognizione sia devoluta agli organi della Giustizia Sportiva delle Federazioni Sportive Nazionali cui la Società è affiliata, a tenore dei relativi Statuti e regolamenti.
ART. 24: Scioglimento della Società – liquidazione
1. Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria convocata a questo preciso scopo . Tale assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti.
2. L’Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento della Società delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività sociali e nominerà i liquidatori.
Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni e/o società sportive dilettantistiche aventi analoghe finalità sportive, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento.
ART. 25: Modifiche dello Statuto
1. Eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria dei Soci, che è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Tra la prima e la seconda convocazione non possono trascorrere meno di 24 (ventiquattro) ore.
3. Sia in prima che in seconda convocazione sono valide le modifiche allo Statuto approvate con il voto palese dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.
ART. 26: Disposizioni finali
1. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.
2. All’atto della presentazione della domanda e prima della sua sottoscrizione, ogni aspirante socio deve prendere visione del presente Statuto e riceverne copia ove ne faccia richiesta. La sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante socio, costituisce esplicita l’accettazione in ogni sua parte del presente Statuto.
3. Copia del presente Statuto resta a disposizione dei soci in ogni momento, presso la Segreteria della sede principale e delle eventuali sedi secondarie.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui la Società aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.